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  1. #41
    Gin Pì... Nun ce lassà...
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    E' semplice.
    Entrare nel merito vorrebbe dire argomentare su questioni in cui il diritto e la giurisprudenza non ammettono defezioni di sorta.

    ...quelle stesse "defezioni" praticate dalla Corte d'Appello di Milano.:sofico::sofico:
    Veda, Conte, anni fa su queste pagine bisognava avere timore per la propria credibilità ed essere prudenti prima di dire dire certe cose.

    C'erano forumers che erano veramente preparati e su questioni importanti come queste era duro il confronto, sapevano come argomentare ed erano informati sulle cose.

    Ci ricordiamo, ad esempio, di un certo Ossoduro che era veramente in gamba.

    Oggi, tutt'al più assistiamo a dei balbettii confusi, argomentazioni scioccherelle e ridicole, frasi fatte, nessuna autocritica, zero competenza.

    E chissà perché ci vien voglia di mozzarella...
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  2. #42
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    E' semplice.
    Entrare nel merito vorrebbe dire argomentare su questioni in cui il diritto e la giurisprudenza non ammettono defezioni di sorta.

    ...quelle stesse "defezioni" praticate dalla Corte d'Appello di Milano.:sofico::sofico:
    Ho capito, non hai letto la sentenza, avresti dovuto prima di avventurarti nei tuoi giudizi basati su un esposto niente affatto ben motivato.
    Discutere con i dementi non è inutile, è dannoso
    La guerra russa in Ucraina dal 2014, non dal 2022 -> LINK
    Donald Trump concede grazie presidenziali a criminali
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  3. #43
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Un esposto è un atto di parte, in cui chi scrive riporta le proprie ragioni, facendole per l'appunto sembrare LE ragioni della questione.

    E' lecito presentarlo, è lecit che questo venga letto e vagliato, ma è un pò spocchioso darlo come dogma di fede. Aspettiamo con ansia le risultanze ufficiali su questo esposto, sul quale poi potremmi disquisire allegraemente tutti quanti.

    Non credo che nessuno di noi si possa arrogare il diritto di fare già sentenza, per quanta competenza possa millantare (e magari anche avere....)

  4. #44
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    – COMUNICATO STAMPA CIR INTEGRALE E CON LE SENTENZE “INCRIMINATE”
    CIR e i propri legali, Prof. Vincenzo Roppo ed Elisabetta Rubini, ritengono che l’esposto presentato da Fininvest sia un tentativo pretestuoso e infondato di recuperare una situazione processuale fortemente compromessa.
    L’esposto, in primo luogo, è infondato nel merito poiché si basa su una lettura fuorviante e lacunosa della sentenza di Cassazione penale n. 35325/2007. Viene infatti nascosto che questa sentenza richiama la precedente Cassazione penale n. 33435/2006, la quale tratta in modo più approfondito la questione chiave sollevata da Fininvest, e cioè se per esercitare l’azione di risarcimento contro Fininvest CIR avrebbe dovuto prima agire per la revocazione della sentenza Metta. Fininvest sostiene che avrebbe dovuto, e non avendolo fatto avrebbe perso la sua azione risarcitoria.

    Ebbene, Cassazione penale n. 33435/2006 dice esattamente il contrario: “l’accertamento, in sede penale, dell’uso abnorme del processo, inquinato dall’intesa corruttiva… costituisce titolo della domanda risarcitoria”; “La domanda e la conseguente pronuncia risarcitoria… non possono essere condizionate alla eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione e al suo esito. L’autonomia e l’eterogeneità delle due azioni, la cui operatività e i cui effetti sono relegati su piani e ambiti diversi, escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore, con l’unico limite di non consentire la duplicazione di esiti coincidenti sul piano risarcitorio” (pagg. 182-183).

    Ovvero: la Cassazione (non citata nell’esposto Fininvest) chiaramente contrasta la tesi sostenuta nell’esposto stesso. L’esposto ha poi un oggetto del tutto inconsistente quando ritiene di segnalare come anomalo e riprovevole (il comunicato stampa dice “gravissimo”) un fatto che invece è assolutamente abituale nella prassi di stesura delle sentenze, e cioè la citazione di precedenti limitata ai passi che il giudice ritiene pertinenti, con stralcio dei passi ritenuti non pertinenti.
    Salvo si adombri che lo stralcio sia stato fatto dolosamente, da un giudice consapevole che i passi stralciati sono pertinenti, e animato dalla volontà di nasconderli proprio perché li sa contrari alla tesi prescelta: quindi da un giudice che in questo modo, sia pure obliquamente, si sta accusando di un illecito. E siccome i destinatari dell’esposto sono le Autorità competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, sorge il sospetto che proprio questo l’esposto voglia adombrare. In questo senso, l’esposto rischia di apparire intimidatorio.
    Anziché affidare al giudizio della Corte di Cassazione, secondo la normale e corretta fisiologia processuale, quelle che ritiene le proprie buone ragioni contro la sentenza della Corte di Appello di Milano, Fininvest lancia un improprio atto d’accusa contro i giudici che hanno preso la decisione sgradita, e forse un implicito monito ai giudici dai quali teme, in futuro, altra decisione sgradita.
    MARINA B. ATTACCA, DE BENEDETTI RISPONDE:
    Discutere con i dementi non è inutile, è dannoso
    La guerra russa in Ucraina dal 2014, non dal 2022 -> LINK
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  5. #45
    La Vengeance
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    – COMUNICATO STAMPA CIR INTEGRALE E CON LE SENTENZE “INCRIMINATE”
    CIR e i propri legali, Prof. Vincenzo Roppo ed Elisabetta Rubini, ritengono che l’esposto presentato da Fininvest sia un tentativo pretestuoso e infondato di recuperare una situazione processuale fortemente compromessa.
    L’esposto, in primo luogo, è infondato nel merito poiché si basa su una lettura fuorviante e lacunosa della sentenza di Cassazione penale n. 35325/2007. Viene infatti nascosto che questa sentenza richiama la precedente Cassazione penale n. 33435/2006, la quale tratta in modo più approfondito la questione chiave sollevata da Fininvest, e cioè se per esercitare l’azione di risarcimento contro Fininvest CIR avrebbe dovuto prima agire per la revocazione della sentenza Metta. Fininvest sostiene che avrebbe dovuto, e non avendolo fatto avrebbe perso la sua azione risarcitoria.

    Ebbene, Cassazione penale n. 33435/2006 dice esattamente il contrario: “l’accertamento, in sede penale, dell’uso abnorme del processo, inquinato dall’intesa corruttiva… costituisce titolo della domanda risarcitoria”; “La domanda e la conseguente pronuncia risarcitoria… non possono essere condizionate alla eventuale e futura impugnazione straordinaria per revocazione e al suo esito. L’autonomia e l’eterogeneità delle due azioni, la cui operatività e i cui effetti sono relegati su piani e ambiti diversi, escludono ogni loro interferenza e le collocano ciascuna nel proprio settore, con l’unico limite di non consentire la duplicazione di esiti coincidenti sul piano risarcitorio” (pagg. 182-183).

    Ovvero: la Cassazione (non citata nell’esposto Fininvest) chiaramente contrasta la tesi sostenuta nell’esposto stesso. L’esposto ha poi un oggetto del tutto inconsistente quando ritiene di segnalare come anomalo e riprovevole (il comunicato stampa dice “gravissimo”) un fatto che invece è assolutamente abituale nella prassi di stesura delle sentenze, e cioè la citazione di precedenti limitata ai passi che il giudice ritiene pertinenti, con stralcio dei passi ritenuti non pertinenti.
    Salvo si adombri che lo stralcio sia stato fatto dolosamente, da un giudice consapevole che i passi stralciati sono pertinenti, e animato dalla volontà di nasconderli proprio perché li sa contrari alla tesi prescelta: quindi da un giudice che in questo modo, sia pure obliquamente, si sta accusando di un illecito. E siccome i destinatari dell’esposto sono le Autorità competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati, sorge il sospetto che proprio questo l’esposto voglia adombrare. In questo senso, l’esposto rischia di apparire intimidatorio.
    Anziché affidare al giudizio della Corte di Cassazione, secondo la normale e corretta fisiologia processuale, quelle che ritiene le proprie buone ragioni contro la sentenza della Corte di Appello di Milano, Fininvest lancia un improprio atto d’accusa contro i giudici che hanno preso la decisione sgradita, e forse un implicito monito ai giudici dai quali teme, in futuro, altra decisione sgradita.
    MARINA B. ATTACCA, DE BENEDETTI RISPONDE:
    Ci saremmo aspettati una opinione personale da markk.
    Ma lui registra ciò che controparte evangelicamente enuncia ed a questo si limita assumento la "parola" come verbo del signore, demaledetti appunto.

    Nessuna riflessione. Nè sul prima. Nè sul contenuto dell'esposto.

    E' come se io, che non ho letto l'esposto, copiassi ed incollassi l'intero contenuto senza nulla aggiungere. Senza commentare.

    Direi che la scelta di intervenire sul CSM sia mirata ad esaminare se, da parte dei giudici della Corte d'Appello, vi sia stata una qualche ipotesi di manipolazione.

    Ove ne ricorressero gli estremi, la sezione disciplinare dovrà prendere i conseguenti provvedimenti "ad personam".
    Vedremo.

    La gravità rilevata da Fininvest consiste nella omissione della parte della sentenza di Cassazione che dava per scontata una azione di revocazione già in itinere con tutto ciò che ne consegue.

    Au revoir.iaociao:iaociao:
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 06-10-11 alle 18:18
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  6. #46
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Ci saremmo aspettati una opinione personale da markk.
    Ma lui registra ciò che controparte evangelicamente enuncia ed a questo si limita assumento la "parola" come verbo del signore, demaledetti appunto.

    Nessuna riflessione. Nè sul prima. Nè sul contenuto dell'esposto.

    E' come se io, che non ho letto l'esposto, copiassi ed incollassi l'intero contenuto senza nulla aggiungere. Senza commentare.

    Direi che la scelta di intervenire sul CSM sia mirata ad esaminare se, da parte dei giudici della Corte d'Appello, vi sia stata una qualche ipotesi di manipolazione.

    Ove ne ricorressero gli estremi, la sezione disciplinare dovrà prendere i conseguenti provvedimenti "ad personam".
    Vedremo.

    La gravità rilevata da Fininvest consiste nella omissione della parte della sentenza di Cassazione che dava per scontata una azione di revocazione già in itinere con tutto ciò che ne consegue.

    Au revoir.iaociao:iaociao:
    Repetita juvant poco...

  7. #47
    Gin Pì... Nun ce lassà...
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da Arsigolas Visualizza Messaggio
    Un esposto è un atto di parte, in cui chi scrive riporta le proprie ragioni, facendole per l'appunto sembrare LE ragioni della questione.

    E' lecito presentarlo, è lecit che questo venga letto e vagliato, ma è un pò spocchioso darlo come dogma di fede. Aspettiamo con ansia le risultanze ufficiali su questo esposto, sul quale poi potremmi disquisire allegraemente tutti quanti.

    Non credo che nessuno di noi si possa arrogare il diritto di fare già sentenza, per quanta competenza possa millantare (e magari anche avere....)
    Lei dice che è vietato discuterne?
    Se hai la necessità di scegliere tra un uomo e un Kobra,
    preferisci chi striscia.
    E se ti serve un amico, trovati un cane.

  8. #48
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Ci saremmo aspettati una opinione personale da markk.
    Ma lui registra ciò che controparte evangelicamente enuncia ed a questo si limita assumento la "parola" come verbo del signore, demaledetti appunto.

    Nessuna riflessione. Nè sul prima. Nè sul contenuto dell'esposto.

    E' come se io, che non ho letto l'esposto, copiassi ed incollassi l'intero contenuto senza nulla aggiungere. Senza commentare.

    Direi che la scelta di intervenire sul CSM sia mirata ad esaminare se, da parte dei giudici della Corte d'Appello, vi sia stata una qualche ipotesi di manipolazione.

    Ove ne ricorressero gli estremi, la sezione disciplinare dovrà prendere i conseguenti provvedimenti "ad personam".
    Vedremo.

    La gravità rilevata da Fininvest consiste nella omissione della parte della sentenza di Cassazione che dava per scontata una azione di revocazione già in itinere con tutto ciò che ne consegue.

    Au revoir.iaociao:iaociao:
    la sentenza della corte d'appello di milano non cita quella sentenza della cassazione per dire che cir non avrebbe potuto chiedere la revoca dei della sentenza metta, ma per dire che i giudici invece di valutare il danno da perdita di chance devono stabilire quale sarebbe stata la sentenza senza la corruzione di un giudice. Inoltre c'è da dire che finivest dice che diversamente la sentenza le sarebbe stata favorevole, mentre anche ammettendo, in via ipotetica, che stabilire quale avrebbe dovuto essere la sentenza metta sia in qualche modo sbagliato, rimane il fatto che cir avrebbe dovuto vedersi risarcire il danno da perdita di chance, così come ricnosciuto dal giudice di primo grado, quindi la sentenza d'appello ben difficilmente avrebbe potuto essere favorefovole a fininvest.

    [...]
    1) La*sentenza Metta su Imi-Sir divenne definitiva, dunque*aveva un senso chiederne la revoca. La sentenza*Metta su Mondadori non passò mai in giudicato,*perché dopo l’appello lo scippatore Berlusconi e lo*scippato De Benedetti (ancora ignaro della*corruzione), si accordarono per la restituzione di*parte del maltolto. Dunque non c’era materia per*chiedere la revoca.
    2) Infatti la Cir non ha chiesto un*altro processo per riavere la Mondadori: ha chiesto il*danno da reato (la corruzione del giudice Metta che*truccò la sentenza).
    3) La Corte d’appello non cita la*Cassazione del 2007 per affermare che non occorra*la revocatoria, ma per dimostrare che basta un*giudice corrotto su tre per rendere nulla una*sentenza. Quando parla di tarlo e di falla, la signora*Marina scambia le mele con le pere.
    [...]
    Marina mercantile (Marco Travaglio).
    Discutere con i dementi non è inutile, è dannoso
    La guerra russa in Ucraina dal 2014, non dal 2022 -> LINK
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  9. #49
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da markk Visualizza Messaggio
    la sentenza della corte d'appello di milano non cita quella sentenza della cassazione per dire che cir non avrebbe potuto chiedere la revoca dei della sentenza metta, ma per dire che i giudici invece di valutare il danno da perdita di chance devono stabilire quale sarebbe stata la sentenza senza la corruzione di un giudice. Inoltre c'è da dire che finivest dice che diversamente la sentenza le sarebbe stata favorevole, mentre anche ammettendo, in via ipotetica, che stabilire quale avrebbe dovuto essere la sentenza metta sia in qualche modo sbagliato, rimane il fatto che cir avrebbe dovuto vedersi risarcire il danno da perdita di chance, così come ricnosciuto dal giudice di primo grado, quindi la sentenza d'appello ben difficilmente avrebbe potuto essere favorefovole a fininvest.

    [...]
    1) La*sentenza Metta su Imi-Sir divenne definitiva, dunque*aveva un senso chiederne la revoca. La sentenza*Metta su Mondadori non passò mai in giudicato,*perché dopo l’appello lo scippatore Berlusconi e lo*scippato De Benedetti (ancora ignaro della*corruzione), si accordarono per la restituzione di*parte del maltolto. Dunque non c’era materia per*chiedere la revoca.
    2) Infatti la Cir non ha chiesto un*altro processo per riavere la Mondadori: ha chiesto il*danno da reato (la corruzione del giudice Metta che*truccò la sentenza).
    3) La Corte d’appello non cita la*Cassazione del 2007 per affermare che non occorra*la revocatoria, ma per dimostrare che basta un*giudice corrotto su tre per rendere nulla una*sentenza. Quando parla di tarlo e di falla, la signora*Marina scambia le mele con le pere.
    [...]
    Marina mercantile (Marco Travaglio).
    Vedi markk, le regole esistono perché siano osservate. Osservate da tutti.
    E le regole a cui le parti processuali debbono attenersi sono indicate, nel caso di specie, dal cpc.
    Il giudice è sottoposto alla medesima disciplina. Anche lui.

    Non siamo esperti nella procedura civile ma riflettiamo sugli istituti esistenti.


    L’azione di revocazione invocata, ove fosse stata incardinata avrebbe potuto consegnare due tipi di soluzioni.
    1 - Avrebbe potuto unicamente annullare la sentenza Metta. demandando ad altro giudice l’esame del merito nel quale ci si sarebbe pronunciati sull’oggetto del contendere argomento della sentenza Metta

    2 – Nell’annullare la sentenza Metta, entrando direttamente nel merito, avrebbe potuto decidere diversamente al fine di dotare la Cir del titolo dal quale avrebbe preso le mosse il risarcimento del danno.

    Ma tutto questo, secondo il nostro parere incontra un limite invalicabile. L’accordo Ciarrapico sottoscritto successivamente a quella sentenza.

    La sentenza Metta, contrariamente a quanto da te affermato, è passata in giudicato poiché non è stata impugnata (ed il motivo a fondamento della necessaria ed indispensabile azione di revocazione è il dolo di cui Metta si sarebbe reso responsabile accertato successivamente a quell’accordo)

    Il giudizio di revocazione è previsto dal cpc indipendentemente dalle certificazioni della S.C. di Cassazione che pure, nella sentenza assunta prospetticamente dalla Corte d’Appello di Milano, conteneva l’inciso ad essa azione riconducibile la cui citazione però è stata omessa.
    Non entro nel merito di tale omissione perché è da ritenersi vieppiù oziosa ed ininfluente.
    Esistono le norme del codice di procedura civile indipendentemente dalle “citazioni” più o meno dotte dei giudici di ogni rango.

    Art. 395.
    (Casi di revocazione)
    Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione
    :
    1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra; (1)
    2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
    3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
    4) se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e' questo errore quando la decisione e' fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita' e' incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costitui' un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (2)
    5) se la sentenza e' contraria ad altra precedente avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
    6) se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

    Il danno da reato da te evocato avrebbe dovuto essere oggetto di una puntuale azione di risarcimento del danno contro il Giudice Metta, che con la sua “dolosa” attività avrebbe danneggiato da Cir.

    Ma questo giudizio avrebbe dovuto superare un ripido e scivoloso ostacolo. La valutazione che i giudici hanno sempre voluto evitare.
    Il peso del voto in camera di consiglio. Un argomento talmente levigato che hanno preferito sin dall’inizio glissare indicando quale fonte del danno la perdita di chances della Cir.
    Ultima modifica di Edmond Dantés; 07-10-11 alle 12:09
    "Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione e hanno occupato persistentemente il mio pensiero: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me" (Immanuel Kant)

  10. #50
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    Predefinito Rif: Ma che giustizia è questa?

    Citazione Originariamente Scritto da Edmond Dantes Visualizza Messaggio
    Vedi markk, le regole esistono perché siano osservate. Osservate da tutti.
    E le regole a cui le parti processuali debbono attenersi sono indicate, nel caso di specie, dal cpc.
    Il giudice è sottoposto alla medesima disciplina. Anche lui.

    Non siamo esperti nella procedura civile ma riflettiamo sugli istituti esistenti.


    L’azione di revocazione invocata, ove fosse stata incardinata avrebbe potuto consegnare due tipi di soluzioni.
    [...]
    leggiti la sentenza della corte d'appello, lì i giudici hanno scritto i motivi della loro sentenza. Se continui a parlare senza conoscere l'oggetto delle tue considerazioni commetti un grave errore. Ho già postato a suo tempo i passaggi della sentenza, proprio quelli, erroneamente contestati dal esposto finivest, in cui i giudici spiegano perché hanno ricostruito come avrebbe dovuto essere la sentenza se non fosse stata corrotta.
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