
Originariamente Scritto da
LIBERAL_
Io credo che il discorso sia molto semplice e lineare e non implica per forza degli accordi sottobanco.
Partiamo dal presupposto che, a mio parere, ciampi non possa sciogliere le camere contro il parere di berlusconi. Quindi Berlusconi è in grado di minacciare tranquillamente uno slittamento della data delle elezioni colpendo così un qualcosa che per Ciampi è fondamentale: anticipare lo scioglimento. Anche per l'opposizione e lo stesso fassino allungare la legislatura fino a maggio potrebbe essere una iattura. A quel punto, una volta compreso che le minacce di berlusconi possono essere messe in pratica sul serio, ciampi inizia a trattare e Fassino inizia ad essere più morbido facendo un ragionamento: se 2 settimane in più possono scongiurare lo slittamento della data delle elezioni bisogna concederle perchè sarebbero sicuramente il male minore. A quel punto il gioco è fatto e berlusconi ottiene sia da ciampi che indirettamente da fassino due settimane extra di lavori parlamentari.
Posto, qui di seguito, il link di un'interessante audizione del Professor Chiappetti (docende di diritto pubblico alla sapienza) alla commissione affari costituzionali della camera in occasione della discussione sulla riforma costituzionale:
http://www.magna-carta.it/riforme%20...Chiappetti.asp
Il punto più interessante è questo:
Un altro problema relativo alla forma di Governo riguarda il potere del Presidente del Consiglio di chiedere lo scioglimento anticipato. Sono dell'opinione che le contestazioni che sono state rivolte a quest'innovazione sono un po' eccessive, perché la lettura della vigente Costituzione consentiva qualsiasi interpretazione. Lo scioglimento anticipato è sempre stato un istituto che la dottrina ha diversamente collocato tra i poteri esclusivi del Presidente della Repubblica, tra i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e tra i poteri di esercizio misto.
È chiaro che questo potere va letto in sede interpretativa a seconda del sistema dei partiti. In un sistema nel quale un partito ha nettamente la maggioranza, come successe durante la vicenda di De Gasperi, tale potere va inteso come un potere d'iniziativa governativa. Nel sistema della prima Repubblica, in cui vi era la pluralità di partiti e nel quale la mancanza di maggioranze precostituite faceva sì che la maggioranza si poteva ricostituire variamente nel corso della legislatura nell'ambito del Parlamento, lo scioglimento anticipato era sì deciso dal Presidente della Repubblica, ma doveva avere almeno come presupposto l'assenso della maggioranza dei partiti. Automaticamente, con questo nuovo sistema elettorale, l'articolo 95 deve essere interpretato nel modo in cui viene formalizzato nella riforma.