
Originariamente Scritto da
silvano
Vincolo di precedente matrimonio. ovviamente!- Vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi, nei casi previsti dalle leggi canoniche, fatte salve le eventuali dispense. La parentela ascendente e quella collaterale in primo e secondo grado, lo rende nullo se ignota, valido e colpevole se conosciuta.- La mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione. La riserva mentale e la simulazione non rendono nullo il ,matrimonio, sono una colpa ed il conuge innocente è colui che le subisce. - il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio quali la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale. E' colpevole ma non nullo.- L’errore sulla persona del coniuge.Se vuol dire che non lo conosceva bene e gli si è rivelato un altro doveva conoscerlo meglio, ma il matrimonio è certamente valido.- La violenza fisica o il timore. Solo se esplicita e chiara
L'impotenza al rapporto sessuale dell'uomo o della donna. No, non lo rende nullo, ma colpevole nel caso che la parte impotente non lo abbia detto all'altra.