Si riferisce ovviamente alla Assemblea Costituente, ossia il percorso forse più naturale e democratico per la riscrittura dello Statuto sardo, attraverso il diretto coinvolgimento di tutto il Popolo Sardo con l’elezione dei propri rappresentanti col sistema proporzionale, con un mandato a termine in funzione della stesura della nostra (perché no?) “pre-Costituzione”.
Il PSd’Az , da che mi risulta, è sempre stato promotore e sostenitore della opportunità di seguire la via della Assemblea Costituente.
A questo proposito approfitto per riportare la proposta di Legge presentata nella 11^(?) legislatura:
La proposta sardista di Assemblea costituente del popolo sardo
Art. 1
Assemblea Costituente del Popolo Sardo
Per approvare un nuovo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna è istituita l’Assemblea Costituente del Popolo Sardo.
L’Assemblea è formata da trenta componenti eletti a suffragio universale con sistema proporzionale.
L’Assemblea resterà in carica per la durata massima di un anno e cesserà le funzioni con l’approvazione dello Statuto.
Ai componenti è attribuito per la durata di un anno dall’insediamento lo status di consigliere regionale.
Le norme elettorali saranno approvate dal Consiglio Regionale della Sardegna entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale. In caso di inadempienza provvederà il Parlamento, con legge ordinaria. Il Parlamento, con legge ordinaria, potrà altresì prorogare la durata dell’Assemblea Costituente.
Le spese di funzionamento dell’Assemblea Costituente faranno capo al bilancio del Consiglio Regionale della Sardegna e quelle elettorali al bilancio della Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 2
Principi del nuovo Statuto
La Sardegna dovrà essere costituita in entità istituzionale autonoma legata da un patto federativo con la Repubblica Italiana.
Gli organi dello Stato dovranno avere, per la Sardegna, competenze esclusivamente sulla politica estera, sulla difesa, sull’unità dell’ordinamento giuridico, sulle finanze.
In relazione alla sovranità del Popolo Sardo sulla sua terra, e sul mare che la circonda, lo Statuto conferirà alla Regione effettivi poteri che consentano la promozione dello sviluppo economico e sociale, la competenza generale sulle materie non riservate allo Stato, e in particolare attribuirà competenza primaria alla Regione nelle seguenti materie:
• trasporti fra la Sardegna e qualsiasi porto o aeroporto;
• rappresentanza degli interessi della Sardegna presso le istituzioni dell’Unione Europea;
• poste e telecomunicazioni;
• energia;
• demanio, escluso quello militare;
• sanità;
• credito e assicurazioni;
• cultura, lingua, pubblica istruzione, università;
• paesaggio, beni culturali e ambientali;
• pubblica sicurezza;
• sistema doganale e fiscale;
• finanza della Regione e degli enti locali;
• ordinamento elettorale delle rappresentanze della Sardegna nel Parlamento Europeo e Italiano.
Lo Statuto altresì stabilirà che:
• le leggi della Regione abbiano valenza civile e penale;
• le controversie fra la Regione e gli organi centrali della Repubblica siano decisi da una Corte nominata pariteticamente fra la Regione e il Parlamento Italiano.
Affermata l’unicità dell’ordinamento e prevedendo i meccanismi di coordinamento, lo Statuto stabilirà altresì le competenze della Regione in materia di amministrazione della giustizia civile, penale e amministrativa, di lavoro e previdenza sociale, di commercio estero.
La Sardegna potrà costituire con altre regioni europee soggetti aventi rilievo istituzionale nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione Europea.
Lo Statuto dovrà altresì prevedere le forme con le quali, fino a che la Sardegna non raggiungerà i livelli economici medi delle altre regioni, lo Stato concerterà con la Regione gli interventi finanziari atti ad assicurare la pari qualità dei servizi e lo sviluppo.
Lo Statuto dovrà garantire agli enti locali della Sardegna l’autonomia. La distribuzione di competenze fra la Regione e gli enti locali sarà basata sul principio della sussidiarietà.
Art. 3
Approvazione dello Statuto
Lo Statuto, approvato dall’Assemblea Costituente del Popolo Sardo, sarà promulgato con decreto del Presidente della Repubblica e costituirà il patto fra il Popolo Sardo e la Repubblica Italiana.
Il Governo potrà, prima della promulgazione, impugnare lo Statuto davanti alla Corte Costituzionale esclusivamente per violazione degli obblighi internazionali.
Il Governo potrà altresì impugnare lo Statuto davanti al Parlamento, esclusivamente per violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento della Repubblica. Non si considera violazione dei principi fondamentali l’introduzione nello Statuto di principi federalisti.
I ricorsi sono definiti, a pena di decadenza, entro tre mesi.
Qualora la Corte Costituzionale o il Parlamento accolgano i ricorsi del Governo, l’Assemblea Costituente è riconvocata per una durata massima di tre mesi, per provvedere alle necessarie modifiche dello Statuto.




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