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LIBERAMENTE
Le prime due iniziative sono relative al funzionamento di Camera.
Intanto ho promosso una Riforma del Congresso che mira al suo svecchiamento. Se la Riforma passasse si potrebbe essere congressisti solo per due mandati. Al terzo a casa.
Poi la seconda riforma riguarda la Corte Costituzionale e la sua elezione diretta da parte dei forumisti. Ora , invece, è eletta dai partiti rappresentati in Congresso col manuale Cencelli
Sezione IV
La Corte Costituzionale
Articolo 33
1. La Corte Costituzionale è composta da tre membri, e dall'Avvocato Generale i quali rimarranno in carica ognuno per un periodo di 9 mesi.
2. Sino a quando non saranno riuniti i nuovi membri i precedenti vedranno prorogati i loro poteri.
3. I membri della Corte Costituzionale e l’Avvocato Generale vengono eletti tra i forumisti che abbiano raggiunto i duemila messaggi dai cittadini di Politica Online che abbiano maturato i requisiti di 500 messaggi e tre mesi di iscrizione al sito.
Il thread di voto è aperto dall’Amministrazione di Politica Online e la procedura elettorale ha durata di tre giorni.
Il rinnovo dei membri della Corte è operato ogni nove mesi, durante la prima domenica successiva al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La data è individuata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di Politica Online dal Presidente di Politica Online entro trenta giorni dalla data del proprio insediamento.
Nel trentesimo giorno precedente al voto il Presidente di Politica Online convoca i comizi elettorali. Le candidature vanno presentate in apposito thread entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente al voto.
Vengono eletti Magistrati giudicanti della Corte Costituzionale i primi tre candidati più votati. Il quarto più votato ricoprirà la Magistratura di Avvocato Generale, mentre il quinto candidato per numero di voti assume il ruolo di Sostituto Avvocato Generale.
Articolo 34
1. I membri della Corte e l’Avvocato Generale decadono automaticamente dall’incarico per dimissioni, sospensione superiore ai 30 giorni, mancata partecipazione alle attività della Corte per 30 giorni, o banno operato dall’Amministrazione. In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato immediatamente dal Presidente della Corte o dal suo Vice il primo tra i candidati non eletti.
2. Le decisioni della Corte Costituzionale devono essere prese da almeno due dei tre membri.
Articolo 35 : Omissis
Articolo 36 L'indipendenza del Giudiziario
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare , nè possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente. Possono consultare pubblicamente e nelle forme di legge l'Amministrazione, ma l'esperimento di questa possibilità deve seguire ogni possibile tentativo per risolvere secondo la legge le controversie
2. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
3. Possono essere proposti ed eletti Giudici alla Corte Costituzionale tutti i membri della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, abbiano raggiunto almeno duemila messaggi e non ricoprano cariche statutarie in alcun partito politico
4. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale e quello di Avvocato Generale sono incompatibili con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, che comporterebbe immediata decadenza.
5. Il mandato dei Giudici non è immediatamente rinnovabile.
6. Può essere proposto ed eletto Avvocato Generale o sostituto ogni membro della comunità che, dal momento dell'accettazione del mandato, non ricopra le cariche di Presidente di Politica Online (o vice), Presidente del Congresso (o vice), Ministro (o vice), Sottosegretario (o vice), Presidente di organi interni del Congresso (o vice), Giudice della Corte e che non militi o abbia militato da meno di otto mesi nello stesso movimento politico dell'Avvocato o del sostituto Avvocato con esso solidalmente proposto al Congresso.
Articolo 37 Il Presidente della Corte
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
3. Il Regolamento interno della Corte Costituzionale è adottato dalla Corte medesima .
Articolo 38 Requisiti per adire la Corte
1. Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno cinquecento messaggi o un partito. Possono, altresì, proporre ricorso ciascun Congressista e il Presidente di Politica Online.
2. Il Regolamento interno prevede le forme , i limiti circa la manifesta infondatezza, per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
Articolo 39 I poteri dell'Avvocato Generale
1. In ogni udienza della Corte Costituzionale è facoltà dell'Avvocato Generale (ed in sua assenza del sostituto) intervenire ed esporre le proprie considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti), egli rappresenta l'interesse della Comunità tutta alla corretta applicazione del diritto.
2. E' fatto obbligo per i Giudici rispondere sempre delle sue affermazioni all'Avvocato, nonchè riportare nell'udienza il testo del ricorso, le arringhe dei difensori delle parti, ed ogni disposizione normativa rilevante per il caso in questione e compiere le loro argomentazioni con il metodo della glossa agli atti dell'istruttoria e delle altrui glosse ai medesimi
3. In ogni udienza della Corte Costituzionale è obbligo dell'Avvocato Generale intervenire, esporre e sostenere, le altrui considerazioni giuridiche sul caso concreto in confronto dialettico con i Giudici e le parti (se presenti) ove le seguenti istituzioni decidano di porle all'attenzione della Corte: Presidenza di Politica Online, Presidenza del Congresso, Ministeri, Presidenza di organi interni del Congresso di Politica Online previsti dal Regolamento. L'Avvocato ha la facoltà di integrare le altrui considerazioni, salvo che ne sia richiesta l'esclusiva trasmissione da parte dell'Istituzione.
3. Nessuna fra le istituzioni elencate al comma 2, a meno che sia parte in causa o testimone audita, può intervenire nelle udienze salvo che tramite l'Avvocato, le modalità operative ed i termini per la comunicazione delle memorie, le sanzioni per l'Avvocato inadempiente, sono previsti dalla legge sul Regolamento della Corte.
4. Nei casi, tassativamente previsti dalla legge, per cui l'Avvocato abbia evidente grave conflitto di interesse con una parte, o coincida con essa, del ricorso egli è sostituito dal sostituto. Ove anche il sostituto sia in conflitto di interessi l'Avvocato potrà compiere il suo lavoro senza aggiungere proprie considerazioni a quanto affidatogli dalle istituzioni.
5. Per ogni potere dell'Avvocato è prevista corrispondente sanzione in caso di inadempimento per colpa grave o dolo, fino alla possibilità di rimozione di diritto accertata dalla Corte.
Artt. 40 e 41 : Omissis
Art 42 Le sentenze della Corte
1. Contro le sentenze della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
2. Le sentenze sono pubblicate entro 5 giorni dall’emissione ad opera del Ministro della Giustizia, in sua assenza provvede qualsiasi moderatore. Una Sentenza ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
3. Qualora il Presidente di Politica Online ritenga che la Sentenza della Corte abbia violato la Costituzione può rinviarla con motivazione alla Corte Costituzionale.La nuova Sentenza non potrà essere rinviata.
Circa l'ultimo comma appena sopra ed evidenziato in rosso ( e che è quello che Ronnie mi ha consigliato di tenere, ma proprio per le finalità da lui segnalate penso si possa e debba fare ancora di più ) pensavo che forse per evitare controlli sarebbe proprio meglio eliminare all radice la possibilità del Presidente di Pol di rinviare una sentenza alla Corte Costituzionale. Alla fine anche questo è un controllo politico, quindi eliminiamolo radicalmente. Una volta emessa la sentenza da parte della Corte Costituzionale, che è organo giuridico e tecnico e non politico, non potrebbe così essere impugnata da nessuno nè rinviata dal Presidente, che è proprio l'ultima essenza del potere politico.
Saluti libertari